Contributi percepiti dalla Pubblica amministrazione

la Legge n.124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1, commi 125 e 127 prevede l’obbligo di pubblicità e trasparenza per una serie di soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione/Enti Pubblici economici/società a partecipazione pubblica.

In particolare le:

  • Associazioni;
  • Fondazioni;
  • ONLUS;
  • la “platea degli enti del Terzo Settore”;
  • le imprese tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali;

devono pubblicare, i contributi e altre somme incassate (vantaggi economici) dalla Pubblica Amministrazione, qualora l’ammontare complessivo delle stesse superi Euro 10.000,00 complessivi.
Sono pertanto da pubblicare:

  • contributi/sovvenzioni/sostegni a vario titolo ricevute dalla P.A. ed Enti Assimilati;
  • somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo (compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto).

Il vantaggio economico può consistere anche in risorse strumenti (es. comodato di bene mobile/immobile). In questo caso va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.

Devono essere pubblicate anche le somme percepite a titolo di ripartizione del 5 per mille.

Le somme/vantaggi economici ricevuti vanno pubblicati sul sito INTERNET dell’Associazione in modo schematico indicando:

  • denominazione e Codice Fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante
  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
  • data di incasso;
  • causale.

In mancanza di sito INTERNET è possibile pubblicare tali dati sulla pagine Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l’Associazione


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