la Legge n.124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), art. 1, commi 125 e 127 prevede l’obbligo di pubblicità e trasparenza per una serie di soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione/Enti Pubblici economici/società a partecipazione pubblica.
In particolare le:
- Associazioni;
- Fondazioni;
- ONLUS;
- la “platea degli enti del Terzo Settore”;
- le imprese tra cui rientrano le imprese sociali, le cooperative sociali e le società di capitali;
devono pubblicare, i contributi e altre somme incassate (vantaggi economici) dalla Pubblica Amministrazione, qualora l’ammontare complessivo delle stesse superi Euro 10.000,00 complessivi.
Sono pertanto da pubblicare:
- contributi/sovvenzioni/sostegni a vario titolo ricevute dalla P.A. ed Enti Assimilati;
- somme erogate dalla P.A. a titolo di corrispettivo (compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto).
Il vantaggio economico può consistere anche in risorse strumenti (es. comodato di bene mobile/immobile). In questo caso va preso a riferimento il valore dichiarato dalla P.A. che ha attribuito il bene in questione.
Devono essere pubblicate anche le somme percepite a titolo di ripartizione del 5 per mille.
Le somme/vantaggi economici ricevuti vanno pubblicati sul sito INTERNET dell’Associazione in modo schematico indicando:
- denominazione e Codice Fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante
- somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico;
- data di incasso;
- causale.
In mancanza di sito INTERNET è possibile pubblicare tali dati sulla pagine Facebook dell’ente oppure sul sito Internet della rete associativa a cui aderisce l’Associazione